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Approvato dall’Assemblea generale dei Soci

il 18 maggio 2019

“ubi necessitas adsum”

 

Titolo I – Profili generali
Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

  1. È costituito ai sensi del Dlgs.117/17 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia, l’ente del terzo settore denominato “Croce Bianca Imperia ODV“, che assume la forma giuridica di associazione. Fondata nel 1914 come “Pubblica Assistenza e Mutuo Soccorso Croce Bianca di Porto Maurzio”.

  2. A seguito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore sezione organizzazioni di volontariato di cui al Dlgs.117/17 e s.m.i. l’ente, di seguito detto anche associazione, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ODV” o la locuzione “organizzazione di volontariato” nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

  3. L’associazione ha sede legale nel Comune di Imperia. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune, nonché l’istituzione di eventuali sedi operative o secondarie possono essere deliberate dall’organo di amministrazione e non comportano modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

  4. Sino all’istituzione del registro unico nazionale del terzo settore di cui al Dlgs. 117/17 e s.m.i. ed all’applicazione delle previsioni di cui all’art.22, l’associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione Liguria.

  5. L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce greca di colore bianco in campo verde, bordata di rosso. Il suo motto è “ubi necessitas adsum”

 

 

Art. 2 – Principi associativi fondamentali finalità

  1. L’Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

  2. L’Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall’art.5 del Dlgs.117/2017 e s.m.i., avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

  3. L’Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

  4. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi e alla generalità della popolazione. 

 

 

Art. 3 – Scopi associativi

1. L’Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini

 

 

2. L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

  1. a)  Promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi

    della vita civile, sociale e culturale;

  2. b)  Promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

  3. c)  Contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

  4. d)  Favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

  5. e)  Contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell’Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

  6. f)  Organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sanitario, sociale, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

  7. g)  Collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 – Attività

 

 

1. Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale richiamate negli articoli precedenti l’associazione svolge, direttamente e/o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nel rispetto delle norme vigenti, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art.5 del Dlgs117/17 e s.m.i.:

  1. a)  interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, compresa l’organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

  2. b)  interventi e prestazioni sanitarie quali attività e servizi di soccorso sanitario, trasporto sanitario e socio sanitario, servizi di guardia medica, servizi sanitari ambulatoriali, donazione di sangue ed organi;

  3. c)  prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni anche mediante l’organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento ed all’organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti;

  4. d)  educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa quali iniziative di formazione e informazione sanitaria, per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio, per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

 

 

  1. e)  interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, anche mediante servizi di soccorso animali;

  2. f)  organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

  3. g)  formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

  4. h)  alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

  5. i)  accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

  6. j)  organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

  7. k)  promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

  8. l)  promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ivi compresa assistenza, promozione sostegno dei diritti dell’infanzia;

  9. m)  protezionecivileaisensidellalegge24febbraio1992,n.225,esuccessivemodificazioni;

  10. n)  riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità

    organizzata.

  1. L’associazione può esercitare ogni altra attività di interesse generale che dovesse essere individuata ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Dlgs.117/17 e s.m.i. purché riconducibile agli scopi e finalità perseguiti ed indicati dagli artt. 2 e 3 del presente Statuto.

  2. Per l’attività di interesse generale prestata l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

  3. L’associazione, al fine di finanziare lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell’art.7 Dlgs.117/17 e s.m.i..

  4. L’Associazione può inoltre esercitare, ai sensi dell’art.6 Dlgs 117/17 e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

  5. L’Associazione può partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi ricompresi sia nelle attività di interesse generale che in quelle secondarie, anche tramite la costituzione di raggruppamenti, ATS o Consorzi con altri Enti del Terzo Settore; può inoltre assumere la qualità di subappaltatore rispetto a servizi affidati come sopra; può assumere partecipazioni in società e società cooperative, fermi i limiti di distribuzione utili e la proporzione tra proventi non commerciali e commerciali.

 

 

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

  1. L’Associazione fonda le proprie attività sull’impegno personale spontaneo e gratuito dei propri aderenti.

  2. L’attività volontaria è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui l’aderente è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno

dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 – Requisiti

  1. L’associazione è a carattere aperto e deve essere composta da un numero di soci non inferiore a sette persone fisiche. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione è cancellata dal registro unico nazionale del terzo settore, salvo formuli richiesta d’iscrizione in un’altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

  2. I Soci pur mantenendo identità di pari diritti e pari doveri di fronte all’associazione così come specificato nei successivi articoli si suddividono in:

    1. SOCI DELLA RICOSTITUZIONE

    2. ORDINARI

    3. PATRONESSE (Socie che si siano contraddistinte negli anni per l’aiuto)

    4. GRUPPO GIOVANI (dai 14 ai 26 anni)

    5. SOCI JUNIOR (dagli 1 ai 14 anni)

    Si ribadisce che tale distinzione ha puramente valore simbolico e non attribuisce né oneri né privilegi.

  3. Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione e si impegnano a rispettare lo statuto, il regolamento, ove esistente, ed ogni altra deliberazione degli organi sociali.

 

 

  1. Chi intende aderire all’Associazione formula apposita istanza al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, esamina entro sessanta giorni istanza presentata e dispone in merito all’accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all’interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci e l’iscrizione decorre dalla data di annotazione. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile.

  2. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

  3. Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell’espletamento dei compiti loro demandati dall’Associazione; i minori possono essere ammessi quali soci o volontari dell’associazione con l’assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

  4. I soci che abbiano compiuto la maggiore età, iscritti all’Associazione da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

  5. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

  6. Viene inoltre istituito il conferimento del titolo di Socio ONORARIO. Si tratta di persone a cui l’associazione desideri conferire una speciale distinzione per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi e delle finalità dell’associazione o prestigio personale. Il Socio ONORARIO può partecipare alle riunioni ma non ha diritto di voto e non può ricoprire incarichi sociali. Il ruolo di Socio ONORARIO non è incompatibile con quello di Socio ORDINARIO dell’associazione. Il conferimento di tale onorificenza deve prevedere parere di maggioranza da parte del Consiglio Direttivo.

 

 

Art. 7 – Diritti

1. Isoci,fattesalveleprevisionidicuiall’art.6comma6delpresenteStatuto,hannodirittodi:

  1. a)  Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti

    associativi;

  2. b)  Eleggere, i componenti degli organi associativi;

  3. c)  Essere eletti, quali membri degli organi associativi nel rispetto del presente Statuto, del regolamento e della normativa vigente;

  4. d)  Chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

  5. e)  Formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed

    in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

  6. f)  Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata secondo i limiti stabiliti dagli organi sociali nel rispetto della vigente normativa;

 

 

g)  Essere informati sull'attività associativa;
  1. h)  Esaminare i libri sociali facendone preventiva richiesta scritta all’organo di amministrazione. Tale facoltà è da intendere come esclusivamente consultiva resta pertanto tassativamente vietata la possibilità di riprodurre copia dei documenti consultati;

  2. i)  Recedere dall’appartenenza all’associazione.


Art. 8 – Doveri

1. Isocisonotenutia:

  1. a)  Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;

  2. b)  Versare la quota associativa;

  3. c)  Non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione;

  4. d)  Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 – Incompatibilità

  1. Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall’Associazione.

  2. Non possono essere soci coloro che intrattengono con l’Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

 

 

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

  1. La qualità di socio si perde:

    1. a)  Per morosità, quando il socio non provvede il rinnovo e/o il versamento della quota associativa entro il termine fissato dal consiglio direttivo; il provvedimento ha efficacia dal termine fissato per il pagamento della quota;

    2. b)  Per decadenza, quando il socio venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’art.9 del presente Statuto; il provvedimento ha efficacia all’atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

    3. c)  Per esclusione, quando il socio, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali e renda di conseguenza incompatibile il mantenimento del rapporto associativo; il provvedimento ha efficacia all’atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

    4. d)  Per recesso, quando il socio abbia dato comunicazione in forma scritta di voler recedere dal rapporto associativo; il recesso ha efficacia dal momento in cui l’associazione riceve la relativa comunicazione.

  2. Ilsociosottopostoaiprovvedimentidicuiallelettereb)ec)delcomma1delpresentearticolo, deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. E’ facoltà del socio ricorrere contro i provvedimenti assunti al Consiglio di Disciplina (ove istituito) entro un mese mediante comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

 

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art.11 – Scritture contabili e bilancio

  1. L’Associazione si dota di un adeguato sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

  2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, il dettaglio degli oneri e dei proventi per ciascuna raccolta fondi eventualmente effettuata nell’esercizio. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l’Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte ai sensi dell’art. 4, comma 5, dello statuto.

  3. Qualora le entrate dell’associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, è facoltà dell’associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l’associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 4 comma 5 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

  4. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa vigente.

 

 

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. Dalle quote associative versate dai soci;

  2. Da contributi di privati;

  3. Da rimborsi derivanti da convenzioni;

  4. Da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;

  5. Da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;

  6. Da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;

  7. Da rendite patrimoniali e finanziarie;

  8. Da attività di raccolta fondi;

  9. Da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;

  10. Da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall’associazione;

  11. Da somministrazione occasionale di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 84 del Dlgs117/17 e s.m.i.;

  12. Da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell’associazione;

  13. Da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;

  14. Da proventi derivanti da attività diverse di cui all’art. 4 comma 5;

  15. Da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Dlgs.117/17 e s.m.i. e dalla normativa vigente;

 

 

Art. 13 – Patrimonio

  1. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo delle entrate di cui all’art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

  2. L’Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale nel rispetto della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

 

Art. 14 – Bilancio sociale

  1. L’associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

  2. Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

 

 

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 – Organi

  1. Sono organi dell’Associazione:

    1. a)  l’Assemblea dei soci;

    2. b)  il Consiglio direttivo;

    3. c)  il Presidente;

    4. d)  il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest’ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;

    5. e)  il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell’art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

  2. Non possono far parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l’Associazione.

  3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

 

Art. 16 – Assemblea

  1. L’assemblea è ordinaria o straordinaria, è costituita dai soci dell’Associazione, è organo sovrano e le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

  2. E’ convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto inviato a mezzo lettera, mail, pec , fax, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell’associazione. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

  3. L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

  4. L’assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l’Associazione ha sede.

  5. L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro la fine del mese di Giugno,

    per l’approvazione del bilancio consuntivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.

  6. Può essere altresì convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

  7. L’assemblea straordinaria si riunisce per deliberare in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione nonché alla liquidazione e devoluzione del patrimonio.

 

Art. 17 – Quorum costitutivi e deliberativi

  1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima. Adotta le proprie deliberazioni con il voto palese, fatta eccezione per l’elezione delle cariche sociali, le azioni di responsabilità e nei casi in cui Il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato con maggiore anzianità associativa. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

  2. L’assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto ed approva le modificazioni con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

  3. L’assemblea straordinaria dei soci quando delibera sullo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è validamente costituita sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto e con l’approvazione di almeno i tre quarti degli associati esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe.

Art. 18 – Adempimenti e partecipazione

  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di suo impedimento o assenza da persona eletta dall’assemblea scelta tra i soci presenti. In apertura dei propri lavori, l’assemblea elegge un segretario, e, qualora il Presidente lo ritenga necessario, scrutatori per le votazioni palesi e/o per scheda.

  2. Delle riunioni dell’assemblea il segretario redige verbale da sottoscrivere unitamente al Presidente d’assemblea e conservare in apposito libro presso la sede dell’associazione.

  3. Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

  4. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. In caso i soci siano in numero inferiore a cinquecento ciascun socio potrà rappresentare sino ad un massimo di un associato; qualora il numero dei soci sia pari o superiore a cinquecento ciascun socio potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.

  5. Le riunioni dell’assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all’ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. È facoltà del presidente dell’assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

 

 

Art. 19 – Competenze

1. L'assemblea ordinaria:

  1. Approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;

  2. Approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;

  3. Definisce le linee programmatiche della Associazione;

  4. Ratifica il regolamento interno della Associazione e propone eventuali modifiche;

  5. Ratifica i regolamenti di funzionamento dell’Assemblea e dei servizi dell’Associazione e le sue modifiche;

  6. Elegge e revoca i componenti degli organi sociali;

  7. Elegge e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l’organo di

    controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;

  8. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;

  9. Delibera sulle istanze di ammissione all’associazione rigettate dal Consiglio direttivo;

  10. Delibera sull’istituzione di ulteriori sedi e/o sezioni della Associazione;

  11. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L’assemblea straordinaria delibera:

  1. Sulle modifiche dello statuto sociale;

  2. Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

  3. Sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 27.

 

Art. 20 – Consiglio direttivo

  1. Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari da SETTE componenti, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell’Associazione.

  2. Il consiglio dura in carica QUATTRO anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L’assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall’art. 2382 del Codice civile.

  3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l’elezione da parte dell’Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere.

  4. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e comunque quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

  5. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

  6. L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente.

  7. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da conservare in apposito libro presso la sede dell’associazione.

  8. Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti chiederà la loro elezione in sede della prima Assemblea dei Soci. Fino a tale data potrà procedere all’integrazione mediante cooptazione di un socio in possesso dei requisiti di cui all’art. 15 del presente statuto. La mancata elezione dei soci cooptati da parte dell’Assemblea dei Soci non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

  9. Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell’assemblea.

  10. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti.

  11. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell’associazione provvede immediatamente alla convocazione dell’assemblea per la rielezione degli organi medesimi

 

 

Art. 21 – Quorum costitutivi e voto

  1. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone e nei casi in cui Il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera da assumere.

  2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

  3. I componenti del Consiglio Direttivo si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

 

Art. 22 – Competenze

1. Il Consiglio direttivo pone in essere gli adempimenti di cui all’art.26 del Dlgsl.117/17 e s.m.i ed in particolare:

a. predispone le proposte da presentare all’Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 19;

b. Redige il regolamento interno e ne predispone altresì le modifiche;

c. dà attuazione alle delibere dell’Assemblea;

d. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi e finalità dell’associazione e della realizzazione delle attività previste dal presente Statuto;

e. delibera l’adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;

f. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall’art. 6 del presente statuto

g. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio

h. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;

i. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
l. Determina l’importo annuale delle quote associative;
m. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione e all’amministrazione dell’Associazione.

 

Art. 23 – Presidente

  1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, sottoscrive gli atti e i contratti deliberati dall’associazione e può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

  2. Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

 

 

Art. 24 – Organo di Controllo

  1. Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

  2. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti, ricorrendo i presupposti di legge.

  3. I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.

  1. Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri effettivi e due supplenti scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

  2. Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 cod. civ.

  3. La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

 

 

Art. 25 – Revisore legale dei conti

  1. L’assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell’art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni.

  2. La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.

 

 

Art. 26 – Libri sociali obbligatori
  1. Ai sensi dell’art.15 del DLgs 117/17 e s.m.i l’associazione deve tenere:

    1. a)  Il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non

      occasionale;

    2. b)  Il libro degli associati;

    1. c)  Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

    2. d)  Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell’organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

  2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale rilascia il consenso entro 120 (centoventi) giorni dalla presentazione dell’istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

 

 

Art. 27 – Scioglimento dell’Associazione

1. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del DLgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

 

Art. 28 – Norma transitoria

  1. Gli organi sociali in carica alla data di approvazione del presente Statuto restano in carico sino alla naturale scadenza del mandato, fatte salve le previsioni di cui all’art.20 comma 9 del presente Statuto.

  2. Qualora, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, si renda necessario procedere alla nomina dell’organo di controllo e/o del revisore legale dei conti, il collegio dei revisori dei conti decade e si provvede alle nomine secondo le previsioni di cui agli artt. 30 e 31 del DLgls. 117/17.

 

Art. 29 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del terzo settore, del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

 

 

 

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